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normativa raccolta funghi

 

Normativa raccolta funghi in Val D'Agri

 


ART. 1 - Modifiche e Integrazioni alla L.R.14.12.1998 n.48
1. L'art. 3 della L.R. 14 dicembre 14 dicembre 1998. n, 48 è sostituito dal seguente: Art. 3 - (Autorizzazioni alla raccolta) - 1, Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a fini scientifici e speciali:
a) l'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza ed e valida su tutto il territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio: b) l’autorizzazione turistica e rilasciata dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nell'anno ed abilita alla raccolta dei lunghi spontanei epigei nell'ambito del territorio del Comune che la rilascia.
La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dell’inizio della ricerca. I comuni, prima dell’entrata in vigore della presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente delegare la funzione di rilascio;
c. l’autorizzazione per scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta Regionale, per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeuci; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
d) l’autorizzazione speciale può essere rilasciata dai Comuni o dalle comunità montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993, quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio reddito.
L’autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale per un periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile. 3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 4 del precedente comma deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza o alla Comunità Montana di appartenenza corredata da:
a) due fotografie formato tessera: b) attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e dei Enti pubblici e privati.
Il programma del corso e unico ed e approvato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta degli Assessori competenti.
L 'attestazione non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali l'associazione attesti l'adeguata conoscenza in campo micologico:
e) copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura indicata all'art. 7.4. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14. purché Accompagnata da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente
non superi quello consentito alla persona autorizzata.5. Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.6.Il tesserino è personale non e cedibile, ha validità quinquennale ed e rinnovabile.Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo indicato nell’articolo 7 che è soggetto a revisione annuale. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione dei degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consigli Regionale: i costi i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi su cui esercitano i diritti sopraccitati.
8. Ai cittadini residenti nei comuni della Basilicata nessuna autorizzazione è chiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nell’ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge n.352 del 23 agosto 1993.ART. 2
1. Alla Legge Regionale 14.12.1998 n. 48. sono apportate le seguenti ulteriori modifiche che:
a) il comma 8 dell’articolo 4 la cifra “3” è sostituita con la cifra “2” e la cifra “15” è sostituita con la cifra “10”,
b) il comma 8 dell’art.4 è sostituito dal seguente: “sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie”;
c) dopo il comma 2 dell' art., 7. e aggiunto il seguente comma:
3. Il costo dei tesserini e così determinato:
a) autorizzazione personale: semestrale L 50.000 - annuale L 100.000;
b) autorizzazione turistica:
n. I giorno £. 7,000- n. 7 giorni L. 35.000.
c) autorizzazione speciale
semestrale £. 100.000 – annuale L. 200.000;
d) al comma 4 dell’art. 14 la cifra percentuale dell’80% è sostituita con la cifra percentuale “60%”,
inoltre la cifra “20%” è sostituita con la cifra “40%”.ART. 3 - Abrogazione di norme
1. La presente legge abroga il Regolamento per la determinazione del numero, dei costi, dei criteri e modalità di rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei.ART. 4
1. La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

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